Legge 1 aprile 1971, n. 217 Art. 6Attribuzioni della commissione
La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni: a) determina le forme di attivita' piu' opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2; b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni; c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni; d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato; e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione; f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attivita' esplicate dalle sezioni stesse. Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.