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Legge 3 marzo 1971, n. 153 · Legge 3 marzo 1971, n. 153 — Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Legge 3 marzo 1971, n. 153 Art. 9

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Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facolta' di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere. Detto personale e' compreso nel contingente di cui all' articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge medesima.