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Legge 3 marzo 1971, n. 153 · Legge 3 marzo 1971, n. 153 — Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Legge 3 marzo 1971, n. 153 Art. 8null

In KraftAmtlicher Text

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalita' di cui al precedente comma e' collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna e' disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi. Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.