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Legge 25 febbraio 1971, n. 95 · Legge 25 febbraio 1971, n. 95 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l' articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74 ; l' articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258 ; gli articoli 1 , 3 , 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306 ; l' articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683 ; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993 ; l' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1 , 6 , 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .