Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 22
Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.