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Legge 25 febbraio 1971, n. 95 · Legge 25 febbraio 1971, n. 95 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermita' di 1ª categoria.