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Legge 25 febbraio 1971, n. 95 · Legge 25 febbraio 1971, n. 95 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 , e' sostituito dal seguente: "La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, e' liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermita' o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1a categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1a categoria per le infermita' o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª".