Legge 17 febbraio 1971, n. 127 Art. 22Modificazioni statutarie
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile , essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.