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Legge 17 febbraio 1971, n. 127 · Legge 17 febbraio 1971, n. 127 — Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Legge 17 febbraio 1971, n. 127 Art. 21Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

Le societa' cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 ; nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione. I consorzi di cooperative in forma di societa' cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti gia' costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi ne' alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, ne' a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , nel testo modificato dal precedente articolo 5.