Legge 28 ottobre 1970, n. 775 Art. 11
All' articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni: Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari". Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 ".