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Legge 28 ottobre 1970, n. 775 · Legge 28 ottobre 1970, n. 775 — Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

Legge 28 ottobre 1970, n. 775 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' sostituito dal seguente: "Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica. Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali. I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970".