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Legge 1 luglio 1970, n. 518 · Legge 1 luglio 1970, n. 518 — Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero

Legge 1 luglio 1970, n. 518 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Alle riunioni degli organi collegiali delle camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa. Le camere di commercio italiane all'estero possono altresi' invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero: