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Legge 1 luglio 1970, n. 518 · Legge 1 luglio 1970, n. 518 — Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero

Legge 1 luglio 1970, n. 518 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente: a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali; b) un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti; c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente; d) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.