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Legge 10 maggio 1970, n. 291 · Legge 10 maggio 1970, n. 291 — Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

Legge 10 maggio 1970, n. 291 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, e' effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 .