Legge 10 maggio 1970, n. 291 Art. 3
Il fondo di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' aumentato della somma di 4 miliardi.
Il fondo di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' aumentato della somma di 4 miliardi.