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Legge 2 maggio 1969, n. 302 · Legge 2 maggio 1969, n. 302 — Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

Legge 2 maggio 1969, n. 302 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo e' occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorita' consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera. La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validita' di un anno dalla data del rilascio. Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare gia' assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.