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Legge 2 maggio 1969, n. 302 · Legge 2 maggio 1969, n. 302 — Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

Legge 2 maggio 1969, n. 302 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza di malattia e' limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto. Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.