Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 91
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 100 unita'.