Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 90
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 70 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 100