Legge 19 novembre 1968, n. 1187 Art. 4
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell' articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517 , ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.