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Legge 19 novembre 1968, n. 1187 · Legge 19 novembre 1968, n. 1187 — Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Legge 19 novembre 1968, n. 1187 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell' articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517 , ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.