Legge 19 novembre 1968, n. 1187 Art. 3
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.