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Legge 2 aprile 1968, n. 583 · Legge 2 aprile 1968, n. 583 — Provvedimenti per la sistemazione della citta' di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 2 aprile 1968, n. 583 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

L'istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari che ne hanno la facolta', sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.