Legge 2 aprile 1968, n. 583 Art. 11
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.