Legge 2 aprile 1968, n. 519 Art. 2
L' articolo 3 della legge 3 aprile 1957, n. 235 , e' sostituito dal seguente: "Il prelievo puo' essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso".