Legge 2 aprile 1968, n. 519 Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235 , e' sostituito dal seguente: "Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell' articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83 , a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".