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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 47Apertura del procedimento disciplinare

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare. Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dello interessato e' facoltativa.