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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 46Competenza

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In KraftAmtlicher Text

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello. Se l'incolpato e' membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.