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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 41Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In KraftAmtlicher Text

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale; essa e' disposta con deliberazione del consiglio. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale , importano di diritto la sospensione dall'albo o dallo elenco speciale: a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall' articolo 215, comma terzo, nn. 1 , 2 , 3 del codice penale ; c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura; d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale . Nei casi in cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.