Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 40Censura
TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed e' inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entita', ma che non ledono il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio del collegio.