Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 19Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
((La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica)) . L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, p, in seconda convocazione quando vi partecipa almeno in sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci. Il voto e' personale, diretto e segreto.