Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 18Assemblea straordinaria
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio. Quando ne e' fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente e' tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea e' convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.