Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 18
TITOLO IV CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono: a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi; b) la censura, che e' una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa; c) la sospensione dall'esercizio della professione; d) la radiazione dal ruolo.