Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 12 marzo 1968, n. 478 · Legge 12 marzo 1968, n. 478 — Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 17

TITOLO IV CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

In KraftAmtlicher Text

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare. La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato e' iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'articolo 13 o di qualsiasi interessato. Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo e' sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso. In ogni caso, non puo' essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13.