Legge 6 marzo 1968, n. 219 Art. 11
Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti. In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.