Legge 6 marzo 1968, n. 219 Art. 10Operai adibiti a mansioni non salariali
Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Verweist auf
- Legge 6 marzo 1968, n. 219 Art. 21