Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 23Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.