Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 22Attuazione delle prime elezioni regionali
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 . Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.