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Legge 17 febbraio 1968, n. 108 · Legge 17 febbraio 1968, n. 108 — Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 14Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE

In KraftAmtlicher Text

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale. Nei comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.