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Legge 17 febbraio 1968, n. 108 · Legge 17 febbraio 1968, n. 108 — Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 12Norme speciali per gli elettori

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE

In KraftAmtlicher Text

Gli elettori di cui all' articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 , sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.