Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 68Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.