Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 67Regioni a statuto speciale
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente articolo 26.