Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 38Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non piu' di 120 posti-letto.