Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 37Struttura interna degli ospedali specializzati
TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.