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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 18Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera

TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione. I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.