Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 18Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera
TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione. I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.