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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 17Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione

TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

In KraftAmtlicher Text

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero puo' essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.