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Legge 17 ottobre 1967, n. 977 · Legge 17 ottobre 1967, n. 977 — Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

L'orario di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dalla ((Direzione provinciale del lavoro)) ,sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'. La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i riposi intermedi.