Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Art. 19
((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. ((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei ((bambini)) e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall' ((Direzione provinciale del lavoro)) .