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Legge 17 ottobre 1967, n. 977 · Legge 17 ottobre 1967, n. 977 — Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

((

1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 , ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale))