Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Art. 1
((
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro))