Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 30Recite a prezzi ridotti
TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.