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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 30Recite a prezzi ridotti

TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

In KraftAmtlicher Text

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.